Delicati problemi si pongono in riferimento a segnalazioni illegittime, perché erronee o non più dovute, alla Centrale dei rischi, fonte di grave pregiudizio personale e commerciale del soggetto indebitamente segnalato, di regola imprenditore.
Rilevanti sono poi le questioni inerenti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca che ha operato la segnalazione illegittima e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni (patrimoniali e no) cui la stessa è indubitabilmente tenuta.
Va evidenziato, inoltre, che se relativamente a tali aspetti il ricorrente può attendere i tempi ordinari di un giudizio di merito, più impellenti sono le esigenze sottese ad una richiesta di immediata cancellazione della illegittima segnalazione.
Infine va ricordato che mentre un’indebita segnalazione è fonte di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso, con lesione del diritto d’impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell’imprenditore, una perdurante iscrizione alla Centrale dei rischi aggrava il danno subito dal soggetto segnalato.
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